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Lavoratori in somministrazione: cosa cambia per il DVR aziendale

Con l’Ordinanza 32659 del 15 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha introdotto una novità importante riguardante il DVR, per tutte le aziende che ricorrono a lavoratori in somministrazione. Questa tipologia di contratto, per cui un’agenzia mette a disposizione uno o più lavoratori che operano sotto la direzione di un’azienda utilizzatrice, è sempre più diffusa e comporta per il Datore di Lavoro utilizzatore obblighi specifici in materia di prevenzione e sicurezza.

La Cassazione ha infatti stabilito che, a partire da dicembre 2025, non è più sufficiente il DVR generico, ma diventa obbligatoria una valutazione mirata dei rischi legati alla particolare condizione del lavoratore somministrato. Una condizione di “estraneità” rispetto al contesto organizzativo, caratterizzata da minore familiarità con ambiente, attrezzature e procedure aziendali. 

A livello normativo, il quadro integra l’art. 32 del D. Lgs 81/2015, che vieta la somministrazione da parte dei Datori di Lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, con l’art. 28 dello stesso decreto, che impone di includere anche i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale. Ignorare questo aggiornamento espone l’azienda a possibili contestazioni in caso di controlli o infortuni.

 

DVR e lavoratori in somministrazione: cosa cambia nella valutazione dei rischi

Le aziende sono tenute ora a integrare il proprio DVR con una sezione dedicata, che analizzi in modo esplicito e documentato i rischi aggiuntivi tipici della somministrazione, tra cui: 

⭕ inserimento in ambienti non familiari;
⭕ uso di attrezzature e strumentazione professionale mai o raramente utilizzate dal lavoratore;
formazione parziale o insufficiente su rischi, procedure e sostanze pericolose;
difficoltà comunicative con l’organizzazione e necessità di adattamento rapido;
⭕ discontinuità del rapporto di lavoro, che impedisce il consolidamento delle competenze e della percezione del rischio.

La valutazione specifica per il DVR deve quindi contenere un’analisi dettagliata, riferita alle singole mansioni e accompagnata da misure concrete di prevenzione, sia collettive che individuali, per ridurre i rischi identificati.

 

Quali misure di prevenzione e protezione si possono attivare?

Le azioni da prevedere per ridurre l’esposizione ai rischi dei lavoratori in somministrazione possono consistere ad esempio in:
👉 procedure di accoglienza strutturate, che garantiscano un inserimento sicuro e conforme del lavoratore;
👉 un affiancamento iniziale organizzato, mediante assegnazione di un tutor o preposto per un periodo documentato;
👉 un addestramento specifico e documentato sulle attrezzature e sull’uso dei DPI;
👉 un efficace coordinamento tra azienda e agenzia.

 

Lavoratori in somministrazione: il supporto di St.In.E. per un DVR conforme e aggiornato

Adeguarsi alle nuove indicazioni della Cassazione non significa semplicemente aggiornare un documento, ma tutelare concretamente l’azienda da criticità e possibili contestazioni. La sicurezza dei lavoratori in somministrazione, oggi, richiede una valutazione dei rischi più attenta, documentata e realmente integrata nell’organizzazione aziendale.

Lo Studio St.In.E. supporta le imprese nella redazione e nell’aggiornamento del DVR per lavoratori in somministrazione, affiancando il Datore di Lavoro nell’individuazione dei principali rischi e nella definizione di misure di prevenzione efficaci, pratiche e conformi alla normativa vigente. Un DVR ben strutturato non è soltanto un obbligo normativo: è uno strumento strategico per garantire sicurezza, continuità operativa e maggiore tutela per l’azienda.

Vuoi capire se il tuo DVR è già adeguato alle nuove disposizioni?
Contatta Studio St.In.E. per una consulenza dedicata e un’analisi della situazione aziendale.

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